Statuto

STATUTO

COSTITUZIONE – SEDE -DURATA

ARTICOLO 1) – E’ costituita, a norma degli artt. 36 e seguenti del codice civile, una associazione denominata TESOL Italy. La sigla TESOL significa Teachers of English to Speakers of other languages. L’associazione ha sede in Roma, in via Boncompagni n. 2, o in altra sede deliberata dal Comitato Esecutivo dell’associazione.

L’associazione TESOL Italy aderisce alla organizzazione internazionale T.E.S.O.L. (Teachers of English to Speakers of other Languages) che ha sede negli Stati Uniti, di cui è la sezione italiana. La durata dell’associazione è a tempo illimitato.

 

FINALITA’ – ATTIVITA’

ARTICOLO 2) – TESOL Italy è una associazione apolitica e senza fini di lucro, che si propone di contribuire al miglioramento dell’insegnamento dell’inglese in Italia. Per il raggiungimento di tale scopo potrà svolgere le attività e prendere le iniziative che, di volta in volta, verranno approvate dai suoi organi decisionali.

 

SOCI

ARTICOLO 3)  – Possono essere soci tutte le persone fisiche che insegnano inglese in scuole statali o private in Italia, o che si interessino attivamente ai problemi dell’insegnamento dell’inglese. Ai soci non è richiesto che siano cittadini italiani, ma solo che svolgano la loro attività professionale in Italia. I Soci possono essere Ordinari e Sostenitori. I Soci sostenitori sono quei soci che versano all’Associazione oltre all’importo della quota annuale, un contributo volontario per sostenere l’attività dell’Associazione e che non dà diritto ad alcuna controprestazione supplementare.

La qualità di socio si assume presentando domanda al Comitato Esecutivo dell’associazione e versando la quota associativa, il cui ammontare viene deciso, annualmente, dal Comitato Esecutivo stesso. La domanda è implicitamente accolta se il Comitato Esecutivo non decide in senso contrario entro due mesi dalla sua presentazione

 

PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO

ARTICOLO 4) – La qualità di socio si perde:

a) Per il mancato pagamento della quota associativa annuale deliberata dal Comitato Esecutivo;

b) per recesso, su domanda del Socio Ordinario al Comitato Esecutivo, che delibera entro 3 mesi;

c) per esclusione, su delibera del Comitato Esecutivo, quando il Socio tenga un comportamento in contrasto con gli scopi dell’Associazione o con le delibere assembleari dell’Associazione.

 

DIRITTI DEI SOCI

ARTICOLO 5) – Tutti i soci ordinari e sostenitori hanno diritto di voto nell’Assemblea. I soci regolarmente iscritti hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione, sia nazionalmente, sia localmente, con le modalità decise dagli organismi direttivi dell’associazione.

 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 6) – Sono organi dell’associazione:

· L’assemblea dei soci

· Il Comitato Esecutivo

· Il Comitato Nazionale

· Il Presidente

· Il Primo Vice-presidente

· Il secondo Vice-presidente

· Il Consiglio di presidenza

· Il gruppo provinciale

· I Revisori dei Conti

 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 7) – L’assemblea dei soci si riunisce, di regola, due volte all’anno, una volta possibilmente durante la Conferenza Nazionale che l’associazione organizza su problemi professionali e culturali, e una volta durante il Comitato Nazionale, per l’approvazione -entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio – del rendiconto annuale predisposto dal Comitato Esecutivo.

La convocazione avviene mediante l’inserimento dell’avviso nel programma della Conferenza Nazionale, o con le forme e i mezzi che potrà decidere, di volta in volta, il Comitato Nazionale. L’assemblea discute la relazione di attività, prende decisioni su argomenti di rilevante importanza per la vita dell’associazione. L’assemblea elegge gli organi dell’associazione, con voto palese qualora il Comitato Esecutivo non abbia deciso di precedere a votazione a scrutinio segreto, nelle forme e nei modi che ritenga opportuni.

L’assemblea è valida qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti al momento della votazione.

 

IL COMITATO ESECUTIVO

ARTICOLO 8) – Il Comitato Esecutivo è composto di non più di dodici membri eletti, residenti a Roma o disposti a venire a Roma a proprie spese, per partecipare alle sue riunioni. Essi durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Fanno inoltre parte di diritto del Comitato Esecutivo con voto deliberativo:

a) Il responsabile dell’insegnamento dell’Inglese dell’USIS di Roma;

b) Il Presidente, il Primo Vice-presidente e il secondo Vice-president dell’associazione;

c) gli ex presidenti dell’associazione.

Il Comitato Esecutivo può cooptare altri iscritti a TESOL Italy. Il numero delle cooptazioni non può superare un terzo dei suoi membri eletti.

Il Comitato Esecutivo delibera sulle attività dell’associazione e sui relativi impegni di spesa, oltre che sulle questioni a cui fa esplicita menzione lo Statuto dell’associazione. Il Comitato Esecutivo predispone il Rendiconto Annuale dell’Esercizio e lo invierà ai Revisori dei conti almeno 15 gg. prima della Convocazione dell’Assemblea dei Soci per la sua approvazione. Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti, purché sia presente la maggioranza dei suoi membri.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente dell’associazione. Può però autoconvocarsi su iniziativa di un terzo dei suoi membri.

 

IL COMITATO NAZIONALE

ARTICOLO 9) – Il Comitato Nazionale è composto di rappresentanti dei gruppi provinciali (di regola un solo rappresentante per gruppo) e di esperti particolarmente interessati alla tematica dell’associazione e qualificati a contribuire ad essa. Il Comitato Nazionale discute i problemi dell’insegnamento dell’Inglese, sulla base di un ordine del giorno deciso dal Comitato Esecutivo. Il Comitato Nazionale ha solo voto consultivo.

Esso si riunisce una volta l’anno, su convocazione del Comitato Esecutivo, i cui membri ne fanno parte con pieno diritto di voto.

 

IL PRESIDENTE

ARTICOLO 10) – Il Presidente presiede l’assemblea, il Comitato Nazionale e il Comitato Esecutivo, ma può delegare tale funzione.

Il Presidente:

a) cura l’applicazione delle decisioni degli organi direttivi dell’associazione;

b) ha la piena rappresentanza dell’associazione dal punto di vista legale;

c) mantiene i contatti con TESOL International e con le altre organizzazioni con cui l’associazione ha rapporti organici;

d) designa un tesoriere-amministratore, che non fa parte necessariamente degli organi rappresentativi dell’associazione ma che partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo. Il Presidente riferisce al Comitato Esecutivo sull’andamento dell’amministrazione dell’associazione e propone alla sua approvazione le spese relative all’attività;

e) su proposta del Comitato Esecutivo nomina le Redazione degli organi di stampa dell’associazione, e commissioni per attività di studio e di ricerca.

Il Presidente dura in carica due anni e non è rieleggibile.

 

IL PRIMO VICE PRESIDENTE

ARTICOLO 11) – Il primo Vice presidente dura in carica due anni e, alla fine del suo mandato, assume automaticamente la carica di Presidente dell’associazione.

Esso sostituisce il Presidente in tutti i casi di assenza o di impedimento, o dietro delega del Presidente stesso.

 

IL SECONDO VICE PRESIDENTE

ARTICOLO 12) – Il secondo vice presidente dura in carica due anni e, alla fine del suo mandato, assume automaticamente la carica di primo Vice-Presidente dell’associazione.

Esso sostituisce il primo Vice presidente in tutti i casi di assenza o di impedimento, o dietro delega del primo Vice-presidente stesso.

 

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

ARTICOLO 13) – Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente e dal primo e secondo Vice presidente in carica, nonché da tutti gli ex presidenti dell’associazione. Esso svolge funzioni consultive del Presidente e viene convocato o dal Presidente stesso, o su richiesta di uno dei suoi membri.

 

I GRUPPI PROVINCIALI

ARTICOLO 14) – Ciascun gruppo provinciale si costituisce su iniziativa di almeno cinque iscritti. La sua costituzione deve essere ratificata dal Comitato Esecutivo. I gruppi provinciali regolano il loro funzionamento autonomamente.

 

I REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 15) – I Revisori dei Conti in numero di due vengono eletti dall’Assemblea dei soci, anche al di fuori dei Soci, durano in carica 2 anni, esaminano la regolarità della contabilità e redigono la Relazione per il Rendiconto Annuale.

 

PATRIMONIO E RENDICONTO ANNUALE DELL’ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 16) – Il patrimonio dell’associazione è costituito:

a) dalle quote annuali dei soci;

b) dai proventi delle attività svolte in campo sia professionale e culturale, sia editoriale;

c) da elargizioni, donazioni, lasciti e contribuzioni a qualsiasi titolo da parte di Enti, Società o persone fisiche. Fanno parte del patrimonio tutti i beni mobili ed immobili acquistati o acquisiti dall’associazione. Gli eventuali “Avanzi di Gestione” dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione dell’attività istituzionale e/o a quelle ad essa connesse. Non potranno essere distribuiti tra gli Associati, né in modo diretto né indiretto, gli eventuali Avanzi di Gestione, né durante la vita dell’Associazione né, in caso di suo scioglimento. Il patrimonio eventualmente esistente al momento dello scioglimento può essere donato ad altre Associazioni dello stesso tipo. L’Esercizio dell’attività inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

 

SCIOGLIMENTO

ARTICOLO 17) – L’associazione si scioglie su proposta del Comitato Esecutivo e con delibera dell’assemblea a maggioranza di quattro quinti dei presenti. L’assemblea in questo caso decide circa la destinazione del patrimonio dell’associazione a norma delle leggi vigenti al momento. I soci non hanno diritto alla restituzione né delle quote versate, né dei contributi versati.

 

EMENDAMENTI ALLO STATUTO

ARTICOLO 18) – Eventuali emendamenti al presente statuto vengono proposti dal Comitato Esecutivo e decisi dall’assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

ARTICOLO 19) – Per controversie e/o conflitti tra organi e/o organi/soci l’Assemblea dei Soci nomina un collegio arbitrale che emanerà un giudizio insindacabile.

 

ARTICOLO 20) – Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento alle norme di legge vigenti in materia di associazioni.